Sez. 3, Sentenza n. 46323 del 26/10/2011 Ud. (dep. 14/12/2011) Rv. 251627 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Procedibilità d'ufficio - Fatto commesso dal genitore - Contestazione in fatto del rapporto di parentela - Sufficienza - Mancato richiamo nell'imputazione dell'art. 609 septies, comma quarto, n. 2, cod. pen. - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
La contestazione "in fatto" nell'imputazione del rapporto di parentela tra la vittima e l'autore dell'abuso sessuale rende il reato di violenza sessuale procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, n. 2 cod. pen., non rilevando l'omessa indicazione nell'imputazione della disposizione normativa che consente la procedibilità d'ufficio. (Nella specie il fatto era stato commesso dal padre ai danni del figlio minorenne).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)