Sez. 3, Sentenza n. 2661 del 10/12/1998 Ud. (dep. 26/02/1999) Rv. 213008 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Atti sessuali compiuti con minore di 14 anni - Ad opera del genitore - Procedibilità di ufficio - Sussistenza - Ragione.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609 septies cod. pen., introdotto con legge 15 febbraio 1996 n. 66, include l'ipotesi in cui il fatto è commesso dal genitore; ipotesi che si correla, in assenza di limitazioni o di specificazioni, non solo alla fattispecie dell'art. 609 bis, ma anche a quelle successive degli artt. 609 ter e quater. La procedibilità di ufficio dei reati sessuali nei confronti dei minori degli anni quattordici, allorché gli autori siano soggetti a loro legati da alcuno dei vincoli previsti dalla norma, è limitata soltanto ai più gravi casi in cui il fatto sia commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità; di contro allorché autore sia il genitore o altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all'art. 609 quater.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)