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Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 19/09/1968 (Rv. 335776 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - PROPRIETARIO DI FONDO RUSTICO- AZIONE DI MANUTENZIONE NEI CONFRONTI DEL COLONO - ESPERIBILITA - FATTISPECIE IN CUI IL COLONO AVEVA IMPEDITO LA RACCOLTA DEI FRUTTI PRETENDENDONE UNA RIPARTIZIONE DIFFORME DA QUELLA PREVISTA DAI PATTI CONTRATTUALI.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335776-01

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - PROPRIETARIO DI FONDO RUSTICO- AZIONE DI MANUTENZIONE NEI CONFRONTI DEL COLONO - ESPERIBILITA - FATTISPECIE IN CUI IL COLONO AVEVA IMPEDITO LA RACCOLTA DEI FRUTTI PRETENDENDONE UNA RIPARTIZIONE DIFFORME DA QUELLA PREVISTA DAI PATTI CONTRATTUALI.*

L'Azione di manutenzione spetta a chiunque venga molestato nel possesso di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile. Siffatta Azione puo, pertanto, ben essere esperita dal proprietario concedente di un fondo anche nei confronti del proprio colono, ove questi compia Atti specifici di molestia che arrechino pregiudizio al suo possesso legittimo della cosa, limitandone o modificandone il modo di Esercizio, cosi da porlo sia pure solo in una situazione di pericolo. (nella specie, il colono aveva impedito alla concedente la raccolta dei frutti pendenti, pretendendo, in difformita dalle clausole del contratto di Colonia parziaria, una diversa ripartizione dei frutti stessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)