Sez. 1, Ordinanza n. 2351 del 03/11/1967 Cc. (dep. 21/12/1967) Rv. 106376 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - MISURE DI PREVENZIONE - MISURE DI SICUREZZA - NOZIONE IN RELAZIONE ALLE UNE ED ALLE ALTRE - PROVA - ELEMENTI DI SOSPETTO O PRESUNZIONI - CRITERI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - MISURE DI PREVENZIONE - MISURE DI SICUREZZA - NOZIONE IN RELAZIONE ALLE UNE ED ALLE ALTRE - PROVA - ELEMENTI DI SOSPETTO O PRESUNZIONI - CRITERI.*
La pericolosita cui fa riferimento l'art 3 legge 27 dicembre 1956, n 1423 e quella sociale in senso lato, comprendente cioe, da una parte, la semplice immoralita non costituente reato e, dall'altra, l'accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia raggiunta una prova sicura di reita per un delitto. Tale pericolosita, infatti, a differenza di quella richiesta dall'art 202 cod pen per l'applicazione di una misura di sicurezza, non e necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'esame dell'intera personalita del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni, purche gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omerta, la Mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilita economiche e le denunzie per delitti anche colposi. (Conf, nella prima parte, 100039, anno 1966; nella seconda parte, 102217, (anno 1966, e ivi citate; V, nella seconda parte, 103401, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 202, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)