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Sez. U, Sentenza n. 4628 del 16/07/1981 (Rv. 415338 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - RILIQUIDAZIONE CON IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONTROVERSIE PROMOSSE PER CONSEGUIRE ANCHE GLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE SOMME RISULTANTI DALLA RILIQUIDAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415338-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - RILIQUIDAZIONE CON IL COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 75 DEL 1980 - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONTROVERSIE PROMOSSE PER CONSEGUIRE ANCHE GLI INTERESSI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE SOMME RISULTANTI DALLA RILIQUIDAZIONE - ESTENSIONE.*

In tema d'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti dello stato, l'art 6 secondo comma della legge 20 marzo 1980 n 75, il quale prevede che i giudizi pendenti, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita medesima con il computo della tredicesima mensilita, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, trova applicazione anche in Sede di legittimita, e pure con riguardo alle controversie promosse per conseguire, oltre detta riliquidazione, la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme risultanti dalla riliquidazione stessa, in considerazione del carattere accessorio di tali pretese.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)