Sez. U, Sentenza n. 6828 del 17/11/1983 (Rv. 431509 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE PROMESSE DAI DIPENDENTI DELLO STATO NEI CONFRONTI DELL'ENPAS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO O DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI RISPETTIVE - RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DELLE SOMME DOVUTE O DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PER IL MANCATO PAGAMENTO - CARATTERE ACCESSORIO - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE PROMESSE DAI DIPENDENTI DELLO STATO NEI CONFRONTI DELL'ENPAS DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO O DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI RISPETTIVE - RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DELLE SOMME DOVUTE O DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PER IL MANCATO PAGAMENTO - CARATTERE ACCESSORIO - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie promosse da dipendenti dello stato nei confronti dell'ENPAS, davanti al giudice ordinario, al fine di conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di buonuscita, la sopravvenuta entrata in vigore della legge 20 marzo 1980 n. 75 comporta la Estinzione del processo, con compensazione delle spese, quando detta riliquidazione venga richiesta in base al computo della tredicesima mensilità (art. 6 secondo comma) e per contro, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la riliquidazione medesima venga fondata su ragioni diverse (art. 6 primo comma). Tale principio si estende anche alle richieste di rivalutazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., o di riconoscimento degli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, in considerazione del carattere strettamente accessorio delle relative pretese. (Conf 4628/81, mass n 415338; (Conf 4183/81, mass nn 414851 e 414852; (Conf 3767/81, mass n 414402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)