Sez. 6, Sentenza n. 10686 del 06/04/1976 Ud. (dep. 23/10/1976) Rv. 134618 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE - PROSECUZIONE LAVORI - COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE - PROSECUZIONE LAVORI - COSTRUZIONE EDILIZIA ABUSIVA.*
La violazione di sigilli, punita dall'art 349 codice penale, puo essere commessa con qualsiasi mezzo idoneo a frustrare l'Assicurazione della cosa sulla quale siano stati apposti i sigilli. Non ricorre tale ipotesi delittuosa nel caso di prosecuzione di costruzione edilizia abusiva nonostante il disposto sequestro degli attrezzi del cantiere, peraltro non sigillati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)