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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022 (Rv. 663969 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione compenso consulente tecnico del PM in procedimento penale – Suscettibilità ad essere posto a carico dello Stato in assenza di soggetti condannati – Giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Qualità di litisconsorte necessario in capo al Ministero della Giustizia – Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663969-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio penale le spese di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, ove non poste a carico dell'eventuale condannato in via definitiva, restano a carico dell'erario, con la conseguenza che nel procedimento di opposizione, ex artt. 84 e 170 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario, trattandosi di soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)