Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012 (Rv. 622818 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Pagamento degli onorari al difensore per l'opera prestata nell'ambito di giudizio penale - Opposizione alla liquidazione - Legittimazione passiva - Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)