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Sez. 2, Sentenza n. 296 del 31/01/1969 (Rv. 338286 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI INDICATE NELLA PARCELLA - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338286-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI INDICATE NELLA PARCELLA - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - INSUSSISTENZA.*

Quando il cliente non contesti in giudizio l'effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali indicate nella parcella con le spese sostenute, cio e sufficiente ad esimere l'avvocato dall'Onere della prova di quelle prestazioni e di quelle spese. (V 504-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)