Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 27/05/1975 (Rv. 375890 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA - PARERE DELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SULLA PARCELLA - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA - PARERE DELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SULLA PARCELLA - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari dovuti per le prestazioni professionali, di cui ai nn 2 e 3 dell'art 633 cod proc civ, e il professionista, che si asserisce creditore, il quale deve provare, in caso di contestazione del debitore, di avere effettuato le prestazioni indicate in parcella, dato che il parere della competente associazione professionale, che deve accompagnare la domanda di ingiunzione, e vincolante per il giudice, nei limiti della somma domandata, solo in Sede di emissione del decreto ingiuntivo, e non anche nel successivo giudizio di opposizione. (Conf 1765/72, mass n 358723; 78/71, mass n 349406; (V 296/69, mass n 338286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)