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Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 06/05/1977 (Rv. 385460 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO - CONTRATTO DI COSIDDETTO NOLEGGIO DI FILM - ATIPICITA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - APPLICABILITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA LOCATA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (NOLEGGIO DI PELLICOLA; VISIONE VIETATA AI MINORI; MANCATA COMUNICAZIONE AL GESTORE DEL DIVIETO).*
Stato
decisa il 1977-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385460-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO - CONTRATTO DI COSIDDETTO NOLEGGIO DI FILM - ATIPICITA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE - APPLICABILITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA LOCATA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (NOLEGGIO DI PELLICOLA; VISIONE VIETATA AI MINORI; MANCATA COMUNICAZIONE AL GESTORE DEL DIVIETO).*

Il contratto di cosiddetto noleggio di 'film', con il quale il produttore o l'agente distributore di una pellicola la cede in temporaneo godimento al gestore di sala cinematografica, dietro corrispettivo di somma determinata di denaro o di percentuale sugli incassi delle proiezioni, configura, nell'ambito della categoria dei negozi di concessione del diritto d'autore, un contratto atipico, assimilabile al rapporto di locazione ed assoggettabile alla relativa disciplina, ivi comprese, pertanto, le norme inerenti alla garanzia per vizi della cosa locata. (nella specie, i giudici del merito, in applicazione analogica dello art 1578 primo comma cod civ, avevano escluso che il distributore dovesse rispondere dell'aver taciuto al gestore che la visione della pellicola era vietata ai minori di quattordici anni, per precedente decisione della commissione di censura, in considerazione della facile riconoscibilita della circostanza da parte del gestore medesimo, anche sulla base dello stesso titolo del 'film'. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la applicazione della citata norma).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2581, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)