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Sez. 1, Sentenza n. 5072 del 21/05/1998 (Rv. 515649 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO | Contratto di distribuzione di opere cinematografiche - Natura di contratto atipico - Conseguenze - Individuazione del contenuto e della portata del contratto - Criteri - Controversia circa il diritto di sfruttamento anche televisivo del distributore - Mancata previsione espressa nel contratto - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515649-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO

Nel quadro delle attività volte alla utilizzazione di un'opera cinematografica, il rapporto che si instaura tra produttore e distributore, relativamente all'incarico che il primo conferisca al secondo per la stipula di accordi con i gestori dei cinema o con altri destinatari della commercializzazione del prodotto, va ricondotto alla fattispecie del contratto atipico, ancorché in esso possano, di volta in volta, confluire, con variabile relazione di combinazione o prevalenza, elementi di negozi tipici (il mandato, l'agenzia, l'associazione in partecipazione, l'appalto di servizi, la locazione, l'edizione), così che, al distributore, è attribuito un ruolo economico di intermediazione, impegnandosi egli, dietro compenso, a collegare il produttore al mercato ai fini dello sfruttamento dell'opera, all'uopo utilizzando uno o più dei possibili canali attraverso i quali quest'ultima possa trovare utilizzazione (circuito cinematografico tradizionale, emittenza televisiva, "home video", ecc.). In assenza di un modello negoziale predefinito e normativamente recepito, peraltro, contenuto e portata del contratto di distribuzione sono quelli che, caso per caso, le parti abbiano, in concreto, inteso stabilire, con la conseguenza che l'inclusione dello sfruttamento anche televisivo in seno ad un contratto di distribuzione (nella specie, risalente al 1979) va considerato non già vicenda rientrante nei "naturalia negotii" (così che la sua inesistenza debba provarsi da chi la deduca "in excipiendo"), ma elemento solo eventuale del contratto stesso, la cui esistenza va, invece, dimostrata da chi, su tale elemento, fondi (in via diretta o derivata) il titolo che oppone alla controparte processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2581, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)