Sez. 1, Sentenza n. 482 del 16/02/1966 (Rv. 320955 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - EFFETTI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - EFFETTI.*
Durante lo stato di liquidazione l'organizzazione sociale, sebbene modificata e ristretta nello scopo, sopravvive, in quanto cessa in concreto di esistere, come entita autonoma, soltanto dopo che siano stati definiti tutti i rapporti giuridici derivanti dalla nascita e dallo svolgimento del rapporto sociale, alla stregua di un principio valido anche per le societa di persone. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)