Sez. 1, Sentenza n. 1849 del 11/06/1968 (Rv. 333795 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - ESTINZIONE - PERSISTENZA DELLA SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE NELLA FASE DELLA LIQUIDAZIONE - ESTREMI - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - ESTINZIONE - PERSISTENZA DELLA SOCIETA DI CAPITALI O DI PERSONE NELLA FASE DELLA LIQUIDAZIONE - ESTREMI - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI.*
Sia per il vigente codice civile, sia per l'abrogato codice di commercio del 1882 (art. 190), la societa di capitali, come quelle di persone, con lo scioglimento entrano nella fase di liquidazione, durante la quale continua ad esistere con la stessa individualita, struttura ed organizzazione, ma con una ristretta capacita, attesa la modificazione dello scopo, che non e piu quello dell'Esercizio dell'impresa, ma quello della liquidazione. Soltanto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, ossia con la cessazione di tutti i rapporti relativi all'attivita dell'ente od a questa connessi, con la successiva approvazione del bilancio finale e, per le societa registrate, con l'adempimento delle formalita della cancellazione dal registro delle imprese, la societa deve intendersi effettivamente estinta. (V. N.100-68, massima n. 330942 32-67, massima n. 325645 2445, massima n. 324736 482-66, massima n. 320955).*
Riferimenti normativi: Cod. Commerc. art. 190, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)