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Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 10/06/1982 (Rv. 421517 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI TRASPORTO CON SUBTRASPORTO.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421517-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI TRASPORTO CON SUBTRASPORTO.*

Nel caso di contratto di trasporto con rispedizione, previsto dallo art. 1699 cod. civ., il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una sola parte del percorso complessivo, obbligandosi altresì a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per l'esecuzione della restante parte del percorso; nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si impegna ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, eseguendo in realtà con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto ed avvalendosi, per la parte restante, dell'opera di altro vettore (subvettore), col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di trasporto (subtrasporto), cui il mittente originario rimane del tutto estraneo. (Conf 3983/75, mass nn 378273 e 378274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)