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Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 28/11/1975 (Rv. 378273 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO DI COSE CON SUBTRASPORTO - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL VETTORE.*
Stato
decisa il 1975-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378273-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO DI COSE CON SUBTRASPORTO - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL VETTORE.*

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto di cose con subtrasporto, quando il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto dal luogo di consegna delle cose da trasportare al luogo di destinazione, avvalendosi, in tutto o in parte, dell'opera di un subvettore. Il vettore, cioe, si obbliga ad eseguire la prestazione di trasporto per l'intero percorso, e percio assume egli solo ed interamente gli obblighi e le responsabilita ed acquista egli solo ed interamente i diritti inerenti all'esecuzione del trasporto, ma si avvale dell'attivita di un altro vettore (subvettore), con il quale conclude a sua volta, a suo nome e nel suo interesse, un contratto di trasporto (subtrasporto), per l'esecuzione della prestazione nell'intero percorso o in un tratto di esso. (V 3305/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)