Sez. 3, Sentenza n. 162 del 08/01/1966 (Rv. 320314 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE AGLI EREDI - VALIDITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE AGLI EREDI - VALIDITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
La notificazione impersonale e collettiva, prevista eccezionalmente dall'art. 303, II comma cod, proc. civ. ai fini della riassunzione del processo nei confronti degli eredi della parte defunta, presuppone che il processo stesso sia stato in origine validamente istituito nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Se, invece, il rapporto processuale era invalido sin dall'origine, per essere stata la citazione introduttiva del giudizio, a cui era seguita la dichiarazione di contumacia, notificata nei confronti della parte originaria quando questa era gia deceduta, in tal caso, un successivo atto di riassunzione del processo, notificato agli eredi nella Forma dell'art. 303, II comma, cod. proc. civ. non vale ai fini della riassunzione dell'invalido processo originario ed anche come atto che instauri il processo ex novo e viziato per nullita derivante dalla Forma della notificazione. In siffatta ipotesi, deve ritenersi che gli eredi, non costituitisi, possano appellare la sentenza- pronunciata nella loro contumacia a seguito della riassunzione - anche dopo decorso l'anno di cui all'art. 327, i comma, cod. proc. civ. non potendo ritenersi che abbiano avuto legale conoscenza del processo, articolo citato, II comma, e il giudice di appello, o, in sua vece, la Corte di Cassazione- dichiarato tempestivo l'appello - deve dichiarare la nullita del giudizio di primo grado, con rimessione degli Atti al primo giudice, quale rimedio rivolto a sopperire, sempre con effetto ex tunc, ma con riferimento all'atto nullamente notificato agli eredi, al mancato Esercizio da parte di quello del potere di cui all'art. 291 cod. proc. civ. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)