Sez. 2 - , Sentenza n. 20867 del 02/08/2019 (Rv. 655182 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Notifica al portiere - Spedizione della raccomandata ex art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. successivamente al decesso del destinatario - Conseguenze - Notifica di atto di riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
È nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invalidità della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)