Sez. 5, Sentenza n. 11687 del 05/08/2002 (Rv. 556637 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, corrisposta ai dirigenti di azienda nella vigenza del regime antecedente all'entrata in vigore dell'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995 - Tassabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad IRPEF soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta (prima dell'entrata in vigore dell'art. 32, comma primo, lett. a) del D.L. n. 41 del 23.02.1995, convertito in legge 22.03.1995 n. 85) sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla norma surrichiamata - da intendersi integrata dalle prescrizioni di cui all'art. 48, comma primo, del citato d.P.R. n. 917/86 - in tanto può essere riscontrata tassabile, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, che chiedeva la riforma della sentenza di merito per la mancata esclusione dalla tassazione delle somme percepite, a titolo indennitario, sulla base dell'incensurabilità di fatto della qualificazione - operata dal giudice di merito - di quegli emolumenti come sostitutivi della retribuzione).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)