Sez. 5, Sentenza n. 15991 del 14/11/2002 (Rv. 558468 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore dipendente - Indennità risarcitoria percepita anche in conseguenza dell'estinzione del rapporto - Imponibilità ex art. 6 t.u.i.r. - Condizione - Funzione sostitutiva di reddito - Art. 32, comma primo, D.L. n. 41 del 1995 - Portata innovativa - Limiti - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In materia di imposta sui redditi, l'indennità risarcitoria percepita dal lavoratore dipendente, anche in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro, che sia sostitutiva di reddito, è oggetto di imposizione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non avendo, su tale regime, recato alcuna innovazione l'art. 32, comma primo, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, che si è limitato ad adeguare il regime della tassazione separata alle modificazioni già introdotte in tema di transazioni e di somme risarcitorie.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)