Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 18/02/1992 (Rv. 475805 - 01)
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia | Disposizione contraria del proprietario - Desunzione dall'atto di separazione dei fondi dell'intenzione di non lasciare immutata la situazione di fatto - Sufficienza - Fattispecie.
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia
L'art. 1062 comma secondo cod. civ. non pone speciali condizioni di forma alla manifestazione della volontà del proprietario contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo sufficiente che dall'atto con il quale viene operata la separazione dei fondi si desuma, secondo l'incensurabile valutazione del giudice del merito, la volontà di non lasciare immutata una situazione di fatto la quale farebbe sorgere "ex lege" la corrispondente servitù (nella fattispecie, le parti avevano inserito nel negozio di compravendita una clausola che, nel disporre il trasferimento delle servitù attive e passive, precisava che erano "escluse quelle costituite per destinazione dell'unico proprietario". La S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano ravvisato in tale clausola la volontà delle parti di escludere qualunque possibilità di verificazione dell' effetto legale di cui allo art. 1062 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)