Sez. 3, Sentenza n. 39902 del 28/05/2014 Cc. (dep. 26/09/2014) Rv. 260382 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di riesame sottoscritta dal solo difensore - Notificazione dell'avviso d'udienza anche al soggetto nel cui interesse l'impugnazione è proposta - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta - Configurabilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore, per cui l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)