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Sez. 3, Sentenza n. 30372 del 28/05/2024 Cc. (dep. 24/07/2024) Rv. 286864-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Notificazione dell’avviso ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen. - Indagato non detenuto - Impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio precedentemente dichiarato o eletto - Disciplina applicabile - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286864-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)