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Sez. 5, Sentenza n. 16094 del 04/10/1978 Ud. (dep. 22/12/1978) Rv. 140647 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - ELEMENTO MATERIALE E PSICOLOGICO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140647-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - ELEMENTO MATERIALE E PSICOLOGICO - FATTISPECIE.*

Il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione sussiste quando i beni sono utilizzati per finalita diverse da quelle cui erano destinati e ne consegua una diminuzione patrimoniale; ad integrare il dolo, e sufficiente la consapevolezza della mera possibilita di danno che puo derivarne alla massa dei creditori: pertanto e configurabile tale ipotesi delittuosa - e non quella di bancarotta semplice mediante operazioni imprudenti - nello impiego del denaro di una banca per acquisti (nella specie di dipinti) non consentiti dalle norme relative all'attivita creditizia e tali da ridurre la banca in stato d'illiquidita, non essendo il dolo escluso neppure dall'intento di salvare la situazione critica dell'azienda bancaria.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)