Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 27/06/1967 (Rv. 328383 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - TERMINI PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO E PER LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA - INOSSERVANZA - ACCETTARE IPSO IURE - RESPONSABILITA DELL'EREDE ULTRA VIRES HAEREDITARIA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - TERMINI PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO E PER LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA - INOSSERVANZA - ACCETTARE IPSO IURE - RESPONSABILITA DELL'EREDE ULTRA VIRES HAEREDITARIA.*
L'art 485 cod.civ.prefigge al chiamato all'eredita che si trovi nel possesso dei beni ereditari termini rigorosi per compilare lo inventario e per delibare sull'accettazione o sulla rinunzia. Entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredita, l'erede nel possesso dei beni ereditari deve conformarsi alle Disposizioni sul beneficio d'inventario. L'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredita, per cui il chiamato e considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base all'art. 485 cod. civ., l'acquisto della qualita di erede puo, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria (espressa o tacita). (Cfr. 2067-64 2391-63 1965-49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)