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Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 19/03/1998 (Rv. 513745 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Esclusione - Condizioni - Beni ereditari - Possesso (o compossesso) materiale del chiamato - Inventario nel termine stabilito, ovvero rinunzia all' eredità - Omissione - Conseguenze - Erede puro e semplice, "ope legis" (art. 485 cod. civ.) - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513745-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

Non può esser dichiarato prescritto il diritto all'eredità del chiamato, possessore, o compossessore, a qualsiasi titolo, dei beni ereditari, se non ha redatto, entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, l'inventario indipendentemente dall'accettazione, con o senza tale beneficio (art. 484 cod. civ.) - ovvero non vi ha rinunciato perché in tal caso diviene erede puro e semplice "ope legis", prescindendo dalla sua volontà come nel caso in cui sono trascorsi quaranta giorni dalla redazione dell'inventario senza che abbia ancora deliberato per decadenza a rinunziarvi (ultimo comma dell'art. 485 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)