Sez. 3, Sentenza n. 2417 del 22/07/1971 (Rv. 353372 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - IN TEMA DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - PRESTAZIONI GIA ESEGUITE - IL RECESSO NON HA EFFETTO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - IN TEMA DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - PRESTAZIONI GIA ESEGUITE - IL RECESSO NON HA EFFETTO.*
Secondo l'art 1373, secondo comma, cod civ, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la facolta di recesso puo essere esercitata anche dopo che si sia verificato un principio di esecuzione del rapportò ma in tal caso il recesso non ha effetto per le prestazioni gia eseguite o per quelle in corso di esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)