Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 16/05/1962 (Rv. 251826 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PRINCIPIO DI ESECUZIONE ESCLUDENTE IL RECESSO - NOZIONE - VERSAMENTO DELLA CAPARRA O DI ACCONTI CONTESTUALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PRINCIPIO DI ESECUZIONE ESCLUDENTE IL RECESSO - NOZIONE - VERSAMENTO DELLA CAPARRA O DI ACCONTI CONTESTUALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
Il principio di esecuzione che preclude l'Esercizio del recesso, a norma dell'art 1373 cod civ, e quello che ha luogo dopo la conclusione del contratto e non gia anche quello che viene attuato contemporaneamente alla stipulazione, perche altrimenti le parti verrebbero nello stesso tempo a pattuire e ad escludere la possibilita del recesso. Ne consegue che la caparra e gli acconti, dati al momento della conclusione del contratto, pur rappresentando un principio di esecuzione, non possono tuttavia ostacolare l'Esercizio del recesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)