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Sez. 2, Sentenza n. 6318 del 04/12/1980 (Rv. 410058 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - IMPEDIMENTO A SEGUITO DI UN PRINCIPIO DI ESECUZIONE - LIMITI - VERSAMENTO DI UN ACCONTO SUL PREZZO PATTUITO, CONTESTUALE ALLA CONCLUSIONE DI UN PRELIMINARE DI VENDITA - PRINCIPIO DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONI.*
Stato
decisa il 1980-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410058-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - IMPEDIMENTO A SEGUITO DI UN PRINCIPIO DI ESECUZIONE - LIMITI - VERSAMENTO DI UN ACCONTO SUL PREZZO PATTUITO, CONTESTUALE ALLA CONCLUSIONE DI UN PRELIMINARE DI VENDITA - PRINCIPIO DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONI.*

Il 'principio di esecuzioné del contratto, che a norma dell'art 1373, primo comma, cod civ impedisce l'Esercizio del recesso non si identifica con quello che le parti convengono di attuare ed attuano contemporaneamente alla stipulazione di esso - come, nell'ipotesi di preliminare di vendita, in cui sia prevista da apposita clausola la facolta di recedere, il versamento, contestualmente alla conclusione del medesimo e in adempimento di altra sua clausola, un acconto sul prezzo pattuito - poiche, altrimenti, la clausola sul recesso verrebbe ad essere privata di ogni efficacia. (Conf 5196/78, mass n 394940; (Conf 1098/62, mass n 251826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)