Sez. 2, Sentenza n. 256 del 22/01/1985 (Rv. 438481 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - IMPEDIMENTO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE CONTRARIA DI VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO CONTENUTA IN ATTO ANTERIORE AL FRAZIONAMENTO DEL FONDO ORIGINARIO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA VOLONTÀ CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ, DA PARTE DI UN'IMPRESA COSTRUTTRICE, MANIFESTATA PRIMA DELL'ALIENAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - IMPEDIMENTO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE CONTRARIA DI VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO CONTENUTA IN ATTO ANTERIORE AL FRAZIONAMENTO DEL FONDO ORIGINARIO - IDONEITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA VOLONTÀ CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ, DA PARTE DI UN'IMPRESA COSTRUTTRICE, MANIFESTATA PRIMA DELL'ALIENAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI.*
A norma dell'art. 1062 cod. civ. la Costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi. Tale manifestazione del potere di disposizione del proprietario è utilmente posta in essere, oltre che nello stesso negozio con cui è attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore, purché questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l'iter formativo della fattispecie legale di cui all'art. 1062 cod. civ., già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. (nella specie, si è ritenuta validamente espressa la volontà contraria alla Costituzione di una servitù nella circostanza che l'impresa costruttrice di un edificio, prima di alienare le singole unità immobiliari, aveva chiesto ed ottenuto l'approvazione di una variante in forza della quale i locali già destinati ad alloggio del portiere sarebbero stati adibiti a cantine, in modo da modificare la situazione di fatto (pozzetto per la raccolta di acqua piovana) suscettibile di convertirsi in situazione di diritto (servitù di scarico). (Conf 779/74, mass n 368644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)