Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 03/12/1984 (Rv. 437918 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO CHE ABBIA DICHIARATO L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ESECUTIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO CHE ABBIA DICHIARATO L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma quarto e quinto del concordato e, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, è venuta meno la possibilità di rendere esecutivo nell'ordinamento italiano il provvedimento dell'autorità ecclesiastica di dispensa dal matrimonio rato e non consumato con la conseguenza che l'ordinanza della Corte di appello che abbia provveduto al riguardo, ove impugnata in Sede di legittimità, deve essere cassata senza rinvio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)