Sez. 1, Sentenza n. 3715 del 26/03/1992 (Rv. 476444 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Crediti del professionista per rivalsa IVA e per rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori - Collocazione come crediti per prestazioni professionali - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per rivalsa I.V.A. e per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad I.V.A.) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che i primi due crediti non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro distinta individualità, che è confermata dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST., DPR 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)