diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6149 del 01/06/1995 (Rv. 492616 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Credito di rivalsa I.V.A. di un professionista - Credito di massa - Configurabilità - Esclusione -Privilegio speciale ex art. 2758 secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Utile collocazione in sede concorsuale - Mancanza - Indebito arricchimento - Configurabilità - Esclusione..
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492616-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento (nella specie, a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale) non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione, in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento rimane l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo di cui all'art. 5 della legge n. 426 del 1975 (la quale ha abrogato - per avere compiutamente regolato la materia - la previsione di un privilegio generale contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687), nel caso in cui sussistano (anche se solo potenzialmente, al momento della verificazione) beni - che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui la causa di prelazione possa attuarsi (circostanza che, quanto alla capienza, viene verificata nella fase di riparto). Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede concorsuale, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod.civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema normativo concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2758 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)