diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 12/03/1992 (Rv. 476220 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno di divorzio - Attribuzione - Presupposto - Determinazione - Criteri - Inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente - Nozione - Giudice - Obbligo di valutare tutti gli elementi di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - Insussistenza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476220-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

A norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, l'attribuzione dell'assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla mancanza di mezzi adeguati o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del beneficiario, mentre gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati ponderatamente e bilateralmente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente ed incidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso; l'inadeguatezza dei mezzi dei coniuge richiedente, peraltro, va intesa come inidoneità ad assicurare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, che può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, a seguito e per effetto del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo, mentre non esiste per il giudice un obbligo di utilizzare tutti gli elementi di moderazione previsti dalla norma sopra richiamata, purché ne dia sufficiente giustificazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)