diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6468 del 02/07/1998 (Rv. 516897 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura e funzione - Attribuzione - Presupposti - Inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - Nozione - Sussistenza - Valutazione - Capacità lavorativa del richiedente - Indagine sulla concreta possibilità di espletamento di un lavoro continuativo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516897-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno di divorzio comporta che la sua concreta attribuzione va subordinata alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ovvero alla oggettiva impossibilità di procurarseli), da intendersi come inidoneità a consentirgli la prosecuzione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che, all'uopo, sia necessario accertare la esistenza di un vero proprio stato di bisogno dell'avente diritto (che può ben risultare economicamente autosufficiente), rilevando, per converso, esclusivamente la circostanza dell'apprezzabile deterioramento delle sue condizioni economiche che, in linea generale, vanno ripristinate con riferimento a quelle precedenti la cessazione del vincolo matrimoniale. A tal fine, l'indagine del giudice di merito circa la capacità lavorativa del coniuge istante va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente (nella specie, di estetista) giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito" - onde negare il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante -, specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, "sic et simpliciter", la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale conclusione, condivisibile, in ipotesi, in un regime economico di piena occupazione, si appalesa del tutto astratta ed inappagante su piano della congruenza logica in relazione all'attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria una indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, vale a dire se il coniuge possieda effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato.

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)