Sez. 1, Sentenza n. 63 del 28/02/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143805 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATI CONNESSI - INTERROGATORIO LIBERO DEGLI STESSI - NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA - NATURA GIURIDICA - RILEVANZA PROBATORIA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATI CONNESSI - INTERROGATORIO LIBERO DEGLI STESSI - NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA - NATURA GIURIDICA - RILEVANZA PROBATORIA.*
Le Disposizioni degli articoli 348 bis e 450 bis, inserite nel codice di procedura penale dalla legge n 534 del 1977, consentono, sia in istruzione che in dibattimento, attraverso una deroga al divieto posto dagli articoli 348 e 465 dello stesso codice, che quando il procedimento cumulativo venga, per qualsivoglia motivo, separato, l'imputato del medesimo reato o di un reato connesso possa - in ordine, ovviamente, non al reato a lui ascritto ma al fatto o alla parte di esso addebitato all'imputato nel procedimento in cui la prova e assunta - essere sentito nella Forma di un interrogatorio libero, e cioe secondo il modello di una struttura in qualche misura ibrida in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, che assume, comunque, per il suo contenuto una portata sicuramente probatoria, non diversa da quella che hanno nei processi cumulativi le dichiarazioni degli imputati rispetto ai fatti di cui sono chiamate a rispondere altre persone, imputate del medesimo reato o di un reato connesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 414, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)