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Sez. 5, Sentenza n. 5812 del 08/03/1982 Ud. (dep. 11/06/1982) Rv. 154187 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI TESTIMONI- ASSUNZIONE DELLA PROVA - IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - INTERROGATORIO LIBERO - VALORE PROBATORIO - DIVIETO DI ESCUSSIONE SOTTO GIURAMENTO - VIOLAZIONE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154187-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI TESTIMONI- ASSUNZIONE DELLA PROVA - IMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - INTERROGATORIO LIBERO - VALORE PROBATORIO - DIVIETO DI ESCUSSIONE SOTTO GIURAMENTO - VIOLAZIONE - NULLITÀ.*

Le Disposizioni degli artt. 348 bis e 450 bis, cod. proc. pen. - introdotte con la legge 8 agosto 1977, n. 534, consentono l'interrogatorio libero di persone imputate dello stesso reato o di reati connessi, nei confronti delle quali si procede separatamente, con l'effetto di consentire che nel processo separato siano acquisite e utilizzate le dichiarazioni di dette persone. Ma tali dichiarazioni, quale risultato di un'audizione libera, non possono avere una portata probatoria maggiore di quella che hanno, nei processi cumulativi, le dichiarazioni degli imputati rispetto ai fatti di cui sono chiamate a rispondere altre persone, imputate del medesimo reato o di un reato connesso. Pertanto il divieto di escutere le predette persone sotto il vincolo del giuramento deve ritenersi tuttora in vigore e la sua violazione comporta la nullità delle deposizioni. (Conf mass n 152915; (Conf mass n 143805; (Conf mass n 145577; (Conf mass n 137603).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)