Sez. 3 - , Ordinanza n. 10820 del 18/04/2019 (Rv. 653428 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI | Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. - Natura - Funzioni - Responsabilità del C.O.N.I. per le singole gare sportive - Esclusione - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI
All'esito delle modifiche apportate dalla legge n. 91 del 1981, che ha riconosciuto alle Federazioni sportive affiliate autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., le prime hanno una duplice natura: pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., e privatistica, riconnessa alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime; sicchè il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, rientrando tale attività nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 19, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)