Sez. 3, Sentenza n. 17343 del 18/08/2011 (Rv. 619114 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Omologazione di una pista da sci da parte della F.I.S.I. - Imputazione relativa al C.O.N.I. - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Omologazione avvenuta in contrasto con norme regolamentari di sicurezza e in assenza di prescrizioni di tutela - Gara di sci tenutasi sulla pista omologata - Incidente a concorrente a causa delle anzidette carenze di disciplina di tutela - Responsabilità del C.O.N.I. - Sussistenza.
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE
L'omologazione di una pista da sci compiuta dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al C.O.N.I., al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1942, n. 426, delle varie attività sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni Nazionali, non rientrando, invece, nella autonomia tecnica ed organizzativa di ciascuna Federazione in riferimento ad una singola gara. Ne consegue che il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte della F.I.S.I., in contrasto con le norme regolamentari di sicurezza e in assenza di prescrizioni atte ad eliminare situazioni di pericolo, rende responsabile direttamente il C.O.N.I. per i danni riportati da un concorrente a gara tenutasi sulla pista omologata, a seguito di incidente verificatosi a causa delle anzidette carenze della disciplina di tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/02/1942 num. 426 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)