Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17841 del 08/08/2014 (Rv. 632641 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Eccezione di incompetenza per territorio e per materia - Accoglimento della prima e silenzio sulla seconda - Mancata proposizione del regolamento di competenza in relazione all'eccezione di incompetenza per materia - Conseguenze - Incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di processo sommario di cognizione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Eccepita l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adìto, allorchè esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice "ad quem" in mancanza di proposizione, sul punto, dell'istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d'ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa alla parte la facoltà di impugnare con regolamento di competenza l'eventuale affermazione della propria competenza da parte del giudice della riassunzione. (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per territorio sia stata fatta da un tribunale adìto ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)