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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 24/08/2016 (Rv. 642119 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Azione intrapresa con procedimento ex art. 702 bis cod. proc. civ. - Eccezione di incompetenza - Ordinanza affermativa della competenza e di prosecuzione con il rito sommario - Impugnabilità con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642119-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c., l'ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell'art. 702-ter, comma 1, c.p.c., abbia l'alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l'art. 187, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 ter com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)