Sez. 2, Sentenza n. 12049 del 07/11/1992 (Rv. 479390 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Modalità di esercizio | Costituzione di servitù di passaggio coattivo a piedi o con veicoli da parte del giudice di primo grado - Limitazione della servitù al solo passaggio a piedi da parte del giudice di appello - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Modalità di esercizio
Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia dichiarato costituita a carico di un fondo una servitù di passaggio coattivo a piedi o con veicoli, incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice di appello che sul gravame proposto dal soccombente il quale abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'interclusione e della non ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1054 cod. civ. ed in via gradata che la servitù fosse costituita su taluno degli altri fondi confinanti, senza formulare alcuna doglianza subordinata sul contenuto e l'ampiezza di essa, abbia invece limitato il contenuto della servitù al solo passaggio a piedi, non vertendosi in un'ipotesi di accoglimento da parte del giudice di appello di una pretesa minore, virtualmente o implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, bensì di accoglimento in sede di appello di una pretesa qualitativamente diversa, in fatto e in diritto, da quella avanzata dall'appellante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)