Sez. 3, Sentenza n. 3344 del 13/12/1962 (Rv. 254915 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DELLA MERCE DA PARTE DEL VENDITORE - SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - AMMISSIONE DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ACCORDO DELLE PARTI SULLE MODALITA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DI UN OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOGGETTA ALLA PRESCRIZIONE DECENNALE ED ESENZIONE DALLA DENUNZIA DEI VIZI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DELLA MERCE DA PARTE DEL VENDITORE - SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - AMMISSIONE DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ACCORDO DELLE PARTI SULLE MODALITA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DI UN OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOGGETTA ALLA PRESCRIZIONE DECENNALE ED ESENZIONE DALLA DENUNZIA DEI VIZI.*
Qualora il venditore riconosca l'esistenza dei vizi della merce, il riconoscimento impedisce la decadenza, cioe esonera il compratore della denuncia, anche se intervenga dopo la scadenza del termine relativo, ma non interrompe la prescrizione annuale dell'Azione. Si ha invece, interruzione quando il venditore riconosca anche il diritto del compratore alla garanzia; ed in tal caso il nuovo termine annuale di prescrizione decorre dalla data del riconoscimento. Se, infine, venditore e compratore, in Sede di esecuzione del contratto, si accordino sul modo specifico con cui la garanzia sara prestata, l'accordo fa sorgere una nuova obbligazione, in luogo di quella di garanzia ex vendita, il cui termine di prescrizione e l'ordinario decennale, rimanendo irrilevante l'eventuale inosservanza del termine di decadenza per la denuncia. (V 2074/59, 1393/58, 1227/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)