Sez. 2, Sentenza n. 2586 del 25/03/1988 (Rv. 458321 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA GARANZIA - NECESSITÀ - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEI VIZI - INSUFFICIENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA GARANZIA - NECESSITÀ - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEI VIZI - INSUFFICIENZA.*
La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta - diritto che può anche mancare (come avviene quando il vizio sia facilmente riconoscibile o non presenti la gravità richiesta dall'art. 1490 cod. civ. o la garanzia sia stata efficacemente esclusa ex art. 1490, secondo comma, cod. civ.) - è interrotta, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzidetta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall'Onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo. (V 3344/62, mass n 254915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)