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Sez. L, Sentenza n. 3322 del 12/02/2008 (Rv. 601657 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso lato - Conciliazione - Onere di allegazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601657-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Il fatto estintivo costituito dall'esistenza di una conciliazione tra le parti integra una eccezione in senso lato, ma la relativa circostanza, per essere presa in esame dal giudice, deve essere tempestivamente dedotta dalla parte nel rispetto dei tempi processuali fissati dalla legge e, quindi, nella prima difesa utile rispetto al momento in cui la conciliazione è venuta ad esistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito relativa a controversia avente ad oggetto l'inclusione dei compensi riscossi per lavoro straordinario nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 416, Cod. Civ. art. 420

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)