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Sez. 3, Sentenza n. 17896 del 18/10/2012 (Rv. 624364 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Transazione della lite nel corso del giudizio di primo grado - Rilievo d'ufficio della cessata materia del contendere in appello - Ammissibilità - Condizioni - Avvenuta deduzione in primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Qualora, nel corso del giudizio di primo grado, sia intervenuta una transazione della lite tra il danneggiato e la compagnia assicurativa, tale evento deve essere dedotto nella prima difesa utile e, quindi, nel corso del grado stesso; in mancanza, la cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione, pur non integrando un'eccezione in senso stretto, non può essere presa in considerazione dal giudice, in quanto non tempestivamente dedotta dalla parte nel rispetto dei termini processuali fissati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)