Sez. 1, Ordinanza n. 1387 del 15/01/2024 (Rv. 669904-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico - Fattispecie in tema di indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in un caso in cui era dedotto l'inadempimento della banca in relazione alla negoziazione di assegni bancari non trasferibili, ha ritenuto che il credito fosse determinabile mediante somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dall'avente diritto).
Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)