Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007 (Rv. 599194 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico - Fattispecie in tema di indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., ha ritenuto la illiquidità dei crediti vantati nei confronti della Regione da un imprenditore che aveva agito in giudizio con azione per indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese, e conseguentemente ha affermato la competenza per territorio del giudice del luogo in cui aveva sede legale la Regione convenuta, cassando la sentenza di merito pronunciata dal giudice del luogo del domicilio del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)