Sez. U, Sentenza n. 974 del 01/02/1997 (Rv. 502146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previsione, con apposita clausola contrattuale, del divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di esercitare attività in concorrenza o contro agli interessi del datore di lavoro, e della possibilità, da parte di quest'ultimo, di non corrispondere il trattamento integrativo in caso di violazione del divieto - Configurabilità del patto di non concorrenza ex art. 2115 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
La clausola del contratto collettivo che, secondo l'accertamento e l'interpretazione insindacabilmente compiuti dai giudici del merito, in tema di trattamento di quiescenza e previdenza, in corrispettivo della pensione integrativa con esso istituita, comprensiva del compenso di cui all'art. 2125 cod. civ., e, nei limiti temporali ivi previsti, impone al dipendente di ente bancario cessato dal servizio di non esercitare attività in concorrenza con quella dell'ente o contraria agli interessi del medesimo, e consente a quest'ultimo, in caso di violazione del divieto e per la durata di essa, di non corrispondere detta pensione, salvi i maggiori diritti, non configura il patto di non concorrenza previsto e disciplinato dall'art. 2125 cod. civ. e non è quindi assoggettata ai requisiti di validità ivi indicati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)